La Relazione Tecnica di Compravendita non è regolamentata da leggi o regolamenti comunali. Non esiste una norma che stabilisca se sia l'acquirente o il venditore a doverla pagare.
L'uso della relazione tecnica varia da regione a regione. In alcune regioni, come la Toscana e l'Emilia Romagna, è diventato prassi che ogni atto di compravendita sia accompagnato da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
Il Notaio, in qualità di pubblico ufficiale, certifica ciò che il venditore dichiara di vendere, ma non è tenuto a verificare personalmente la conformità dell'immobile.
La relazione tecnica è stata introdotta per supportare le dichiarazioni tecniche che i venditori devono fare, evitando situazioni in cui, anche in buona fede, dichiarazioni errate possano portare a contenziosi legali complessi.
La relazione tecnica è redatta da un tecnico qualificato (architetto, geometra, ingegnere) e fornisce una valutazione basata su verifiche specialistiche e documentate dell'immobile.
È comunque possibile che le parti si accordino per far sì che l'acquirente commissioni o paghi la relazione tecnica. Questi accordi commerciali sono del tutto legittimi.
Il consiglio è che il venditore incarichi un tecnico di fiducia per redigere la relazione tecnica e che l'acquirente, a sua volta, incarichi un proprio tecnico per verificare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile che sta acquistando.
Investi nella tua tranquillità e sii sicuro della conformità dell'immobile che stai vendendo o acquistando!
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